La formazione combina teoria e pratica e prepara in modo ottimale alle diverse esigenze in tutti i settori della logistica e del trasporto. Il corso inizia nel 2026 in tutte le regioni. (La formazione…
Chi intende formare professionisti del trasporto su strada deve essere in possesso di un'autorizzazione alla formazione ai sensi dell'art. 20 dell'OAC. Questa viene rilasciata dall'autorità cantonale solo a maestri di pratica o a dipendenti dell'azienda che abbiano compiuto 23 anni, abbiano esperienza nella professione di autista e almeno tre anni di pratica di guida su autocarri senza violazioni delle norme di circolazione che mettano in pericolo il traffico, godano di buona reputazione e offrano garanzie che la formazione di giovani adulti possa essere loro affidata.
Chi desidera ottenere l'autorizzazione alla formazione deve frequentare un corso di istruzione e dimostrare di possedere le conoscenze necessarie in materia di circolazione (allegato 11, n. II). L'USTRA emana direttive relative ai corsi di istruzione.
L’autorizzazione alla formazione è rilasciata per sei anni. Può essere prorogata di ulteriori sei anni se il titolare dimostra di aver frequentato un corso di ripetizione dopo il rilascio o l’ultima proroga e che almeno un allievo, da lui regolarmente accompagnato, ha superato l’esame di guida su autocarri.
Fase 1: registrarsi tramite il modulo dell'Ufficio della circolazione stradale del proprio cantone di residenza
Fase 2: iscrizione al corso di base per formatori
Nessun problema, tramite il seguente link potete iscrivervi al corso di ripasso:
Gli accompagnatori degli specialisti del trasporto su strada con attestato professionale CFP devono semplicemente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 15 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr):
- L’allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se è accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni e che possieda da almeno tre anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.
- L’accompagnatore provvede affinché l’esercizio si svolga con sicurezza e l’allievo non contravvenga alle prescrizioni sulla circolazione.
Altrettanto importante e da rispettare rigorosamente è l'art. 6 del OAC:
- Gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» possono sostenere l’esame pratico di conducente delle categorie B o BE al più presto sei mesi prima del compimento dei 18 anni. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto una volta compiuti i 18 anni.
- Gli apprendisti che superano l’esame pratico di conducente delle categorie B, BE, C o CE prima del compimento dei 18 anni possono guidare veicoli a motore fino al rilascio della licenza di condurre solo se accompagnati. L’accompagnatore deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LCStr. L’autorizzazione a condurre deve essere comprovata dalla licenza per allievo conducente firmata dall’esperto della circolazione o dall’attestato d’esame.





