Servizio di fognatura combinato con il servizio di manutenzione stradale - OLR 1 obbligatorio sì/no?

Pubblicato il 30.04.2024 | Aggiornato il 02.05.2024 | da Fabian Schmid

Il campo di attività di un'azienda di medie dimensioni e membro dell'ASTAG consiste principalmente nei servizi di manutenzione delle fognature con autocarri/mezzi di lavaggio appositamente attrezzati. L'azienda fornisce anche servizi invernali (sgombero della neve) su strade comunali e private. In entrambi i settori, i clienti possono essere sia enti pubblici come cantoni e comuni, sia privati. L'azienda è anche sporadicamente coinvolta nel "normale" trasporto di merci (ad esempio, con autocarri ribaltabili per il trasporto in cantiere).

L'azienda ha ricevuto informazioni da varie fonti secondo cui il personale conducente utilizzato sia per i servizi di fognatura che per quelli invernali è soggetto all'Ordinanza sugli autisti (OLR 1; SR 822.221)) e quindi non si applica nessuna delle esenzioni di cui all'Articolo 4 Paragrafo 2 OLR 1. Inoltre, si ritiene che la subordinazione all'OLR 1 dipenda dal fatto che le ordinazioni siano effettuate dal settore pubblico o privato. Infine, le affermazioni secondo cui anche i servizi di fognatura e i servizi invernali possono essere considerati come normali trasporti di merci e sono quindi soggetti all'ARV generano ulteriore confusione. Infine, secondo alcune dichiarazioni, non è assolutamente chiaro quali prescrizioni si applichino agli autisti impiegati nei tre settori (fognatura, invernale, ribaltabile).

L'azienda sta contattando l'ASTAG per chiarire la situazione giuridica: cosa si applica?

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I più importanti in breve

  • Chi lavora esclusivamente nel servizio di manutenzione delle fognature e/o delle strade è esente dall'OLR 1. Chi svolge anche altre attività di trasporto è generalmente soggetto all'OLR 1 per intero, cioè per tutta la sua attività professionale.
  • Chi svolge anche altre attività di trasporto è generalmente soggetto all'OLR 1 in toto, cioè per tutta la sua attività professionale.

Ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OLR 1, l'ordinanza sugli autisti non si applica ai conducenti che conducono esclusivamente veicoli o combinazioni di veicoli utilizzati per i servizi di fognatura o di manutenzione stradale.

L'OLR 1 si riferisce solo ai "veicoli utilizzati per i servizi di canalizzazione" e non fa ulteriori distinzioni. Pertanto, i conducenti che svolgono esclusivamente lavori in questo contesto (immediato o esteso) sono esclusi dall'OLR 1, indipendentemente dal fatto che i servizi di fognatura siano forniti per il Cantone, il Comune, il distretto, terzi, altri privati, ecc.

È escluso dall'OLR 1 anche il servizio di manutenzione stradale, che include il servizio invernale (sgombero della neve). Gli autisti che vengono utilizzati esclusivamente per il servizio invernale sono quindi completamente esenti dall'OLR 1; sono "solo" soggetti alla Legge sul lavoro (ArG; SR 822.11).

È ovvio che anche la combinazione di lavori di fognatura e di manutenzione invernale è completamente esente dall'OLR 1. È altrettanto chiaro che i lavori o le giornate di lavoro sono "solo" soggetti alla legge sul lavoro (ArG; SR 822.11). È altrettanto chiaro che i lavori o gli spostamenti non riconducibili ai due servizi non rientrano nell'esenzione. Ciò include, ad esempio, attività come la raccolta, il trasporto e lo scarico di qualsiasi liquido con un camion aspirante in un ambiente agricolo. Allo stesso modo, il trasporto di pura neve, ad esempio da un deposito alla sede di una gara di sci per la costruzione delle piste, non sarebbe esente dall'OLR 1. Naturalmente, la questione se un servizio sia o meno esente dall'OLR 1 non può essere sempre risolta in modo chiaro. Questo può essere fatto solo sulla base del singolo caso specifico da valutare. Tuttavia, se si considera il significato e lo scopo delle esenzioni elencate nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), dell'OLR 1, tutte hanno in comune l'urgenza temporale, non orientata al trasporto, dei lavori e la necessità di garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture pubbliche. Solo per questo motivo le esenzioni per i veicoli per il trasporto merci utilizzati in questo modo possono essere giustificate - secondo l'intenzione del legislatore.

Infine, chi è impiegato come autista alternativamente in tutti e tre i settori (canale, invernale, ribaltabile) è completamente soggetto all'OLR 1 per tutta la sua attività professionale. Solo in occasione di incarichi di servizio invernale si può beneficiare di un leggero aumento della flessibilità dal gennaio 2022, in quanto il periodo entro il quale deve essere effettuato un nuovo riposo giornaliero può essere esteso a 30 ore (invece di 24 ore).